Dal 1° gennaio 2026 è ufficialmente in vigore l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico introdotto dall’articolo 9 della Legge di Bilancio 2025. La norma diventa operativa dal 5 marzo 2026, quando l’Agenzia delle Entrate attiverà sul portale “Fatture e Corrispettivi” la sezione dedicata all’associazione dei terminali di pagamento alla cassa.
L’obiettivo è quello di rendere coerenti e tracciabili i flussi tra incasso elettronico e trasmissione dei corrispettivi, creando un sistema integrato in cui ogni pagamento digitale collegato a uno scontrino trovi una corrispondenza formale nel sistema fiscale.
La finestra per mettersi in regola è fissata tra il 5 marzo e il 19 aprile 2026. Dopo questa data non sono previste proroghe.
In cosa consiste davvero il collegamento tra POS e RT: obblighi entro il 5 marzo
È importante chiarire un punto che ha generato confusione: il collegamento previsto dalla norma è di natura fiscale e amministrativa, non necessariamente tecnica.
Non è richiesto alcun collegamento fisico obbligatorio tra POS e registratore telematico. Nessun nuovo cavo, nessuna sostituzione forzata dei dispositivi. L’adempimento consiste in un censimento telematico dei terminali attraverso il portale dell’Agenzia.
Ogni POS dovrà essere associato a un registratore telematico tramite l’inserimento di dati identificativi precisi:
- Terminal ID (TID) del POS
- Codice fiscale dell’acquirer
- Data di attivazione del terminale
- Indirizzo del punto vendita (per i POS fisici)
In questo modo l’Agenzia potrà ricostruire in modo univoco il legame tra lo strumento che incassa e quello che certifica il corrispettivo.
Chi è obbligato e quali POS rientrano nella norma
L’obbligo riguarda tutti i soggetti che emettono scontrini o documenti commerciali tramite registratore telematico. Professionisti e attività che non certificano corrispettivi con RT non devono effettuare alcuna operazione.
Rientrano invece nel perimetro tutti i terminali utilizzati per pagamenti che generano uno scontrino, senza distinzione tra:
- POS tradizionali da banco
- POS mobili
- POS integrati nei gestionali
- POS virtuali per e-commerce
- Sistemi Pay by Link
Anche chi utilizza dispositivi già integrati con la cassa deve comunque registrare formalmente l’associazione sul portale. Il collegamento tecnico non sostituisce quello fiscale.
Nei casi di POS multicanale, dove cambiano gli acquirer a seconda del circuito, l’associazione va ripetuta per ciascun soggetto coinvolto.
POS disattivati e gestione delle variazioni
Un aspetto delicato riguarda i terminali disattivati. Il portale potrebbe mostrare POS non più in uso: la registrazione resta comunque obbligatoria, perché il sistema richiede il censimento completo dei terminali collegati alla partita IVA. Solo successivamente sarà possibile comunicarne la cessazione.
In caso di sostituzione del POS o del registratore telematico, la variazione deve essere comunicata tra il 6 e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’evento.
Non esiste un limite al numero di POS collegabili alla stessa cassa. L’obiettivo è rappresentare fedelmente l’intero ecosistema di incasso dell’attività.
Obblighi POS entro il 5 marzo 2026: cosa cambia davvero per imprese e professionisti
Oltre al profilo sanzionatorio, che può arrivare fino a 4.000 euro nei casi più gravi, la novità impone una revisione organizzativa.
Diventa quindi essenziale:
- Mappare tutti i terminali attivi e non attivi
- Recuperare correttamente Terminal ID e dati dell’acquirer
- Verificare che ogni modalità di incasso che genera uno scontrino sia censita
Il passaggio, però, non va letto solo come un adempimento. L’integrazione tra pagamenti elettronici e certificazione fiscale riduce errori manuali, migliora la riconciliazione e rende più trasparente la gestione dei corrispettivi.
Per questo, nella scelta o nella verifica del proprio POS, non conta solo la commissione applicata, ma anche la capacità del sistema di dialogare correttamente con il registratore telematico e di semplificare la compliance. Chi si muove per tempo evita errori formali e riduce il rischio di sanzioni.