Con il provvedimento n. 142285 del 21 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate fissa regole definitive su termini, contenuto e modalità di invio dei dati POS. Dal 1° gennaio 2026 ogni acquirer dovrà comunicare mensilmente, tramite SID, il riepilogo giornaliero di tutte le transazioni elettroniche degli esercenti. L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità dei pagamenti, uniformare i flussi informativi e ridurre l’evasione. Vediamo cosa cambia e come prepararsi.

POS 2026: chi deve trasmettere i dati e perché

I protagonisti sono gli acquirer, ossia i prestatori di servizi di pagamento autorizzati in Italia che, attraverso un contratto di convenzionamento, permettono a imprese e professionisti di incassare pagamenti elettronici. Dal 2026 ciascun acquirer diventa responsabile dell’invio mensile dei dati relativi a:

  • Strumenti di pagamento messi a disposizione di ogni esercente;
  • Importo complessivo e numero delle transazioni giornaliere.

Per gli esercenti non cambia l’obbligo di registrare i corrispettivi, ma aumenta la trasparenza: l’Agenzia riceverà un secondo flusso dati incrociabile con i registratori telematici e la fattura elettronica.

POS 2026: quali informazioni vanno incluse nella comunicazione

Il file telematico deve contenere, fra gli altri, nove campi chiave:

  1. Codice fiscale dell’acquirer;
  2. Codice fiscale (e, se presente, partita IVA) dell’esercente;
  3. Codice univoco del contratto di convenzionamento e relativo identificativo archivio rapporti finanziari;
  4. Identificativo univoco del POS (fisico o virtuale);
  5. Tipologia operazione (pagamento o storno);
  6. Data contabile;
  7. Importo complessivo giornaliero;
  8. Numero totale pagamenti del giorno;
  9. Tipologia di POS utilizzato.

Tutti i dati viaggiano cifrati via SID: l’esito di elaborazione dell’Agenzia funge da ricevuta ufficiale. In caso di scarto totale o parziale, l’acquirer ha cinque giorni lavorativi per reinviare le sole transazioni mancanti.

Scadenze, ricevute e fotografia di consistenza

La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Se casca di sabato, il termine slitta al lunedì seguente. Una comunicazione recapitata entro l’ultimo giorno del mese resta comunque valida.

Ogni anno, l’Agenzia fornirà a ciascun acquirer una “fotografia di consistenza”, ovvero un report riepilogativo dei dati acquisiti. Divergenze o omissioni dovranno essere corrette con invii integrativi secondo le stesse specifiche tecniche.

Impatti pratici e sanzioni

Per gli acquirer serviranno adeguamenti software e test di integrazione con SID; per i merchant sarà cruciale verificare che ogni POS riporti correttamente il proprio codice fiscale/partita IVA perché eventuali mismatch finiranno nel mirino di controlli automatizzati. Il provvedimento rinvia alla disciplina sanzionatoria del d.lgs. 471/1997: errori o ritardi possono tradursi in multe fino a 10.000 € per comunicazione, oltre alla possibile segnalazione in anagrafe tributaria.

Meglio, quindi, iniziare subito il censimento dei contratti di convenzionamento e la mappatura di tutti i dispositivi, fisici e virtuali, per arrivare pronti alla prima scadenza del 2026.