Dal 2026 entrerà in vigore l’integrazione automatica tra pagamenti elettronici e registratore telematico, una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Questa riforma obbliga commercianti e attività soggette a certificazione dei corrispettivi ad associare il POS al proprio RT, così che ogni incasso elettronico risulti allineato agli scontrini trasmessi.

Per un’intera categoria, però, l’obbligo non si applica: si tratta delle attività indicate nella Tabella C del DPR 633/1972, ovvero spettacoli, manifestazioni ed eventi che certificano gli incassi tramite titoli di accesso o sistemi di biglietteria regolati da norme specifiche. Il chiarimento ufficiale arriva dall’interpello n. 298/E del 27 novembre 2025.

Chi rientra nella Tabella C e perché è escluso

Nella Tabella C sono comprese numerose attività di spettacolo e intrattenimento: mostre, fiere campionarie, esposizioni artistiche o scientifiche, eventi sportivi, spettacoli itineranti, manifestazioni culturali temporanee e altre iniziative che prevedono ingressi con biglietti.

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Per questi soggetti, il processo di certificazione dei corrispettivi non passa dal registratore telematico, ma da strumenti già previsti dalla normativa IVA:

  • Titoli di accesso o biglietterie automatizzate, i cui dati vengono inviati alla SIAE;
  • Ricevute o scontrini fiscali manuali, se il volume d’affari non supera i 50.000 euro annui, come previsto dal DPR 544/1999.

Poiché la trasmissione dei dati avviene attraverso canali alternativi già riconosciuti dallo Stato, non è richiesto alcun collegamento tra POS e registratore.

Il sistema non potrebbe comunque funzionare: per queste attività il registratore telematico può non essere presente.

Il caso chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’interpello 298/E riguarda un’associazione non profit che organizza mostre ed esposizioni feline.
La domanda era diretta: “Dal 1° gennaio 2026 dobbiamo collegare il POS al registratore telematico, come previsto dalle nuove regole?”

La risposta dell’Agenzia è netta:

  • Le attività ricomprese nella Tabella C sono escluse dal nuovo obbligo.
  • La certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso o, in caso di piccoli volumi, con ricevute prestampate.
  • La trasmissione dei dati alla SIAE soddisfa già gli obblighi di comunicazione previsti, quindi non è necessario alcun RT.
  • L’esclusione vale anche quando l’associazione utilizza un POS per incassare i biglietti d’ingresso.

In altre parole, il pagamento elettronico può essere accettato senza dover collegare il terminale a un registratore, perché la normativa prevede un percorso alternativo di controllo già considerato sufficiente.

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E se vengono incassati anche importi “accessori”?

Per gli eventi Tabella C può capitare di vendere gadget, cataloghi, merchandising o piccoli prodotti non legati all’ingresso.

In questo caso, se l’operazione è autonoma rispetto al titolo di accesso e rientra in un’attività che richiede certificazione dei corrispettivi, allora la parte “accessoria” deve essere documentata con le regole ordinarie.

Il collegamento POS–registratore non si applica all’evento in sé, ma può diventare necessario per queste vendite aggiuntive.

Ecco perché molte associazioni scelgono soluzioni separate, come un POS dedicato o una gestione contabile distinta.

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Cosa devono fare gli enti organizzatori per essere in regola

Le attività Tabella C non devono collegare il POS al registratore, ma devono:

  • Continuare a rilasciare titoli di accesso conformi;
  • Inviare regolarmente i riepiloghi alla SIAE;
  • Conservare tutta la documentazione relativa agli incassi;
  • Usare il POS in modo coerente con la natura dell’attività (solo incassi legati all’evento o distinti per eventuali vendite extra).

Seguire questa impostazione permette di affrontare senza problemi controlli o richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia.